
FAQ (domande frequenti)
Documento T1
Il T1 è un documento informatico emesso da una dogana chiamata "Ufficio di partenza", e destinato ad un'altra dogana chiamata "Ufficio di destinazione". Si utilizza per trasferire merce non comunitaria all'interno dell'Unione Europea senza riscossione dei diritti doganali. Al T1 viene assegnato un numero (MRN)
Documento T2
Il T2 è un documento informatico emesso da una dogana che chiamata "Ufficio di partenza" e destinato ad un'altra dogana chiamata "Ufficio di destinazione". Si utilizza per trasferire merce comunitaria all'interno dell'Unione Europea nel caso in cui si rende necessario il passaggio su territorio non comunitario; per esempio spedizione dall'Italia alla Francia attraversando la Svizzera. Al T2 viene assegnato un numero (MRN)
Documento EUR 1
Certificato dell'Unione Europea emesso all'esportazione, a richiesta dell'operatore, per attestare che la merce descritta nel modulo è di origine e produzione comunitaria. Si utilizza negli scambi tra l'Unione Europea e gli stati che hanno stretto accordi commerciali con la stessa (es. Egitto, Israele, Tunisia, etc…) e permette la dispensa dal pagamento del dazio per le esportazioni/importazioni da e verso l'Unione Europea, verso e da quegli stati.
La Dogana
Ente governativo per il controllo delle merci in importazione ed esportazione. La dogana riscuote i diritti doganali (Dazio e IVA).
Il Dazio
Tributo riscosso dalla dogana all'importazione.
Il pagamento del Dazio consente alle merci provenienti dall'extra CEE di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questa operazione è chiamata "Immissione in libera pratica".
La Tariffa Doganale
Elenco di tutte le merci, dei beni, dei prodotti della natura e delle materie prime suddiviso in sezioni merceologiche contraddistinte da codici o "Voci Doganali". La "Voce Doganale" è composta da:
- Descrizione merceologica (es."uva senza semi")
- Elenco delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione
- Elenco dei tributi e delle aliquote di applicazione
L'IVA
Imposta sul Valore Aggiunto. Si applica alle merci immesse in consumo in uno stato dell'Unione Europea.
I Modelli doganali più usati, DAU, DAE, ECS
Per qualsiasi tipo di dichiarazione doganale nell'Unione Europea viene utilizzato un modello denominato DAU ( Documento Amministrativo Unico).
Il DAU è di colore verde chiaro ed è composto di diversi fogli che sono compilati a seconda del tipo di operazione doganale.
Oggi, per gli operatori che agiscono in Procedura Domiciliata con firma elettronica, esiste la possibilità di effettuare esportazioni in ambiente totalmente informatizzato.
Il sistema sotto il quale ciò è possibile si chiama ECS.
Il documento rilasciato si chiama DAE (Documento Accompagnamento all'Esportazione).
Procedure di sdoganamento
Esistono sostanzialmente due procedure di sdoganamento che si applicano sia all'importazione che all'esportazione.
- La Procedura di Accertamento Standard
- La Procedura Domiciliata
Procedura di Accertamento Standard
La Procedura standard è il sistema di sdoganamento tradizionale e, in sintesi, si svolge secondo il seguente flusso:
Arrivo della merce – Dichiarazione della merce in dogana – Pagamento dei diritti doganali – Controlli fisici (Ispezioni) e Documentali della dogana – Rilascio della dichiarazione e della merce.
Procedura di Accertamento Domiciliata
La Legge Doganale dell'Unione Europea prevede semplificazioni nelle operazioni doganali e, tra queste, vi è la Procedura Domiciliata.
In essa il processo di sdoganamento della Procedura Standard si rovescia in questo modo:
Arrivo della merce – Preavviso arrivo alla dogana – Controllo fisico e/o rilascio della spedizione – Dichiarazione della merce – Pagamento dei diritti doganali – Controllo documentale – Rilascio della spedizione.
In questo modo la spedizione è nella disponibilità (a disposizione) del dichiarante doganale con anticipo rispetto alla procedura standard e consente quindi di consegnarla con lo stesso anticipo.
Sistema ECS
ECS significa Export Control System ed è il nuovo sistema di controllo automatizzato per l'esportazione dall'Unione Europea.
L'ECS è stato concepito per coniugare le esigenze di controllo prettamente doganali con quelle più generali di sicurezza.
La dichiarazione doganale viene inviata telematicamente al servizio informatico centrale dell'Agenzia delle Dogane che la verifica, l'accetta, la registra e la rimanda sempre telematicamente all'operatore che l'ha compilata.
Contemporaneamente la stessa informazione viene inviata alla dogana di uscita dall'Unione Europea scelta dall'operatore che stampa un DAE (vedi Modelli doganali più usati).
Il DAE accompagna la spedizione sino alla Dogana di uscita che ne legge il numero (MRN) attraverso il codice a barre e lo scarica.
In questo modo è provata l'uscita dall'Unione Europea e la bolletta di esportazione è convalidata ai fini IVA.
Questo consente la registrazione della fattura dell'esportatore senza applicazione dell'imposta.
Diritti Doganali e Oneri Doganali
Diritti Doganali sono le imposte che vengono riscosse all'importazione.
I Diritti più frequentemente riscossi sono Dazio e IVA.
Ispezione Doganale
L'ispezione doganale è l'azione attraverso cui i funzionari doganali verificano la corrispondenza della merce contenuta in una spedizione con i documenti che l'accompagnano e con la dichiarazione doganale presentata in dogana.
L'ispezione può avvenire prima della dichiarazione doganale e viene normalmente decisa dall'ufficio SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode Doganale) che controlla le spedizioni per prevenire le frodi fiscali/doganali, il contrabbando, l'ingresso di merci contraffatte.
L'ispezione doganale vera e propria viene decisa dopo la presentazione della dichiarazione doganale con un sistema automatizzato chiamato Canale Verde.
Durante l'ispezione può essere deciso il sequestro della merce.
Canale Verde
Il sistema Canale Verde funziona sulla base dell'analisi dei rischi e seleziona le spedizioni da controllare sulla base di parametri pre-determinati.
Il Canale Verde può dare tre esiti: Nessun Controllo, Controllo Documentale, Visita Merce.
- Nessun Controllo: la merce è immediatamente rilasciata.
- Controllo Documentale: Il funzionario designato al controllo documentale esamina la documentazione a corredo della dichiarazione doganale. Se c'è corrispondenza tra i dati della spedizione e la dichiarazione doganale, rilascia la merce, altrimenti approfondisce la verifica richiedendo, se è il caso, documenti e/o informazioni supplementari o controllando fisicamente la merce.
- Verifica Merce: quando il sistema seleziona visita merce il funzionario designato al controllo è obbligato a controllare fisicamente la merce prima di rilasciarla e deve attestare ciò che ha personalmente riscontrato.
Deposito Doganale
Accade che non sia possibile sdoganare immediatamente la merce.
In questo caso è possibile introdurre la merce in un deposito doganale dove può rimanere in sospensione dal pagamento dei diritti doganali.
L'istituzione del deposito doganale deve essere autorizzata dalla Dogana.
Esistono due tipi di Deposito Doganale:
- Magazzino di Temporanea Custodia: in questo tipo di deposito può sostare per un massimo di 20 gg e non è necessaria una dichiarazione doganale completa.
Alla fine dei 20 gg si deve decidere che cosa fare (importazione, introduzione in deposito, temporanea importazione, transito, ritorno al mittente, distruzione, abbandono all'erario).
La Giacenza può essere prorogata di 20 gg.
- Deposito Doganale: qui la merce può sostare sino a due anni ed è necessaria una dichiarazione doganale senza pagamento dei diritti doganali.
Al termine della giacenza si deve decidere che cosa fare (vedi Magazzino di Temporanea Custodia).
La giacenza può essere prorogata di altri due anni.
Il Dazio
Tributo riscosso dalla dogana all'importazione. Il pagamento del Dazio consente alle merci provenienti dall'extra CEE di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questa operazione è chiamata "Immissione in libera pratica".
Codice Doganale Comunitario (CDC), DAC, TULD
Il Codice Doganale Comunitario (CDC) regolamenta tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell'Unione Europea.
Il CDC elenca i principi generali su cui si fonda la legge doganale comunitaria.
I particolari operativi sono invece descritti nelle Disposizioni d'Applicazione del CDC (DAC).
Ogni stato membro aveva una sua legge doganale prima dell'instaurazione di quella comunitaria. Parti di queste legislazioni locali sono ancora in vigore e regolamentano situazioni locali che non sono in contrasto con la legge comunitaria.
In Italia la legge doganale preesistente a quella comunitaria è il Testo Unico della Legge Doganale (TULD) del quale è rimasta in vigore la parte che riguarda le sanzioni.
Contrabbando
Si compie contrabbando quando si sottrae la merce al controllo della dogana, non dichiarandola alla stessa oppure occultandola o falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali.
Il contrabbando può essere semplice o aggravato.
Il contrabbando semplice non è più un reato penale mentre lo è quello aggravato.
Il contrabbando comporta normalmente il sequestro e poi la confisca della merce contrabbandata e dei mezzi/strumenti con i quali lo si è attuato.
Merci contraffatte
Un prodotto viene definito contraffatto quando è stato ottenuto imitando altri prodotti che sono brevettati e/o apponendo scritte e immagini di proprietà di altri soggetti, senza averne ottenuto il permesso.
La dogana è uno degli enti incaricati di controllare e reprimere il traffico di merci contraffatte.
Lo fa di sua iniziativa o su richiesta e/o segnalazione di produttori che ritengono che le merci che stanno per essere importate possano essere contraffatte.
Le merci riconosciute come contraffatte sono di solito sequestrate e distrutte.
Merci usurpative
Una merce viene definita usurpativa quando è stata ottenuta utilizzando componenti, denominazioni ed etichette originali fornite o approvate dal proprietario, ma viene prodotta e commercializzata senza il permesso dello stesso.
La dogana è un degli enti incaricati di controllare e reprimere il traffico di merci contraffatte.
Lo fa di sua iniziativa o su richiesto e/o segnalazione di produttori che ritengono che le merci che stanno per essere importate possano essere state prodotte senza la loro autorizzazione.
Le merci riconosciute come usurpative sono di solito sequestrate e distrutte.
Sequestro e confisca della merce
Si ha sequestro della merce quando questa viene sottratta alla disponibilità del proprietario con un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il sequestro viene disposto per consentire ulteriori accertamenti ed evitare che sia utilizzata in modo non lecito.
Se il motivo per cui è stato disposto un sequestro da luogo ad un procedimento penale, alla conclusione di questo può essere decisa la confisca della merce, che provoca la perdita definitiva della disponibilità del bene da parte del proprietario originario.
La merce confiscata diventa proprietà dello Stato che normalmente la mette all'asta.
Libera circolazione
Il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, firmato a Roma nel 1957, prevede la libera circolazione delle merci.
La libera circolazione significa che le merci originarie o prodotte nell'Unione Europea possono viaggiare tra gli stati membri dell'Unione senza vincoli doganali.
La libera circolazione è concessa anche alle merci extra comunitarie per le quali viene pagato il dazio.
Sistema Intrastat
Non è possibile applicare alle merci in libera circolazione scambiate tra stati membri dell'Unione Europea lo stesso meccanismo dell'IVA come viene applicato, per esempio, in Italia.
Il motivo è che le aliquote IVA applicate nei vari stati membri sono differenti e, facendo l'esempio di merce acquistata in Francia e destinata in Italia, si avrebbe l'anomalia che l'IVA applicata dal venditore francese non è uguale a quella che l'acquirente italiano pagherebbe se la merce fosse acquistata in Italia.
Per questo motivo è stato ideato il sistema di controllo Intrastat.
In questo sistema il venditore francese emette una fattura di vendita senza applicazione dell'IVA come se effettuasse un'esportazione fuori dall'Unione Europea.
Sia il venditore che il destinatario registreranno l'operazione negli elenchi Intrastat che devono essere depositati in dogana con cadenza mensile, trimestrale o annuale a seconda del volume d'affari.
Questi elenchi sono incrociati da una centrale di controllo europeo per verificare che il venditore non effettui una falsa vendita fuori dalla propria nazione e che il destinatario non immetta in consumo nel suo stato merce senza riscossione dell'IVA.
Intrastat consente a ciascuna nazione di applicare le sue specifiche normative sull'IVA e le proprie aliquote.
Documento FORM A, SPG
Il FORM A è un certificato di origine che viene usato negli scambi tra l'Unione Europea ed i Paesi in via di Sviluppo (PVS) che sono inseriti in appositi elenchi.
Con il FORM A il Paese in via di sviluppo attesta che la merce è di sua origine e produzione.
Questo consente di esentare totalmente o parzialmente il pagamento del dazio la merce quando viene importata nell'Unione Europea.
Il FORM A viene utilizzato solo per le importazioni verso l'Unione Europea, non vale per le esportazioni dall'Unione Europea verso i Paesi in Via di Sviluppo.
Questa modalità di scambi è chiamata Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) o, nella più diffusa versione inglese, Generalised Preferences System (GPS).
GPS o GPS form è un sinonimo di Form A, particolarmente usato dai Paesi Asiatici.
Accise, DAA, DAS
Durante la sua storia, ogni stato membro dell'Unione Europea ha deciso di applicare imposte sulla fabbricazione di alcuni prodotti di largo consumo.
Le più comuni sono quelle applicate all'alcol e a tutti i prodotti da esso ottenuti (vino, birra, super alcolici etc.) oppure al petrolio e a tutti i suoi derivati destinati alla produzione di energia (benzina, gasolio, metano, butano, kerosene etc.) oppure al tabacco e a tutti i suoi derivati.
Il termine comunemente usato per definire questo tipo di imposta è Accisa
Le accise sono applicate da ciascun stato membro sul proprio territorio in modo autonomo e secondo i criteri più disparati.
Le accise si applicano sulle materie prime e sui prodotti ottenuti sul territorio di quello determinato stato membro e anche sulle materie prime/prodotti introdotti dall'esterno.
Le accise si applicano quindi sia alle materie prime/prodotti comunitari sia a quelli importati da Paesi terzi.
Le accise non sono dazi ma quando riguardano merci importate sono considerate oneri doganali e vengono quindi riscosse al momento dell'operazione doganale.
Da qualche anno le accise applicate agli scambi di bevande alcoliche all'interno della UE sono regolamentati.
L'Italia si è dotata di un Testo Unico sulle Accise che recepisce la normativa comunitaria.
In particolare la normativa prevede che tutti i prodotti alcolici siano scortati da un documento denominato DAA (Documento Accompagnamento Accise).
La normativa prevede che l'accisa non sia applicata alla merce che esce dal territorio dello stato e, per provarne l'uscita, si emette un documento, il DAA (Documento Accompagnamento Accise) il cui funzionamento è molto simile a quello del Transito (NCTS).
Il DAA scorta la merce e, arrivato a destinazione insieme ad essa, viene preso in carico dall'ufficio preposto al controllo che ne rimanda all'ufficio di partenza una copia come prova dell'avvenuta uscita della merce dallo stato di origine.
Quando l'accisa è già stata pagata nel Paese di partenza si emette il DAS che ha lo scopo di informare le autorità del Paese di destinazione che la merce può essere soggetta all'imposta.
Un altro aspetto interessante della normativa è che le merci soggette ad accise possono essere immagazzinate solo in appositi depositi denominati Depositi fiscali accise e che solo l'intestatario di questo tipo di deposito può emettere e ricevere il DAA.
In Italia gli uffici preposti al controllo delle merci soggetti ad accise erano gli UTF (Uffici Tecnici di Finanza) che ora sono stati accorpati agli uffici doganali, formando così gli Uffici Unici delle Dogane.
Ufficio Unico delle Dogane
Si tratta di ufficio che unisce le funzione degli uffici doganali con quelle degli Uffici Tecnici di Finanza.
Lo stesso ufficio quindi si occupa sia della parte doganale che di quella delle accise.
Documento T2L
Si tratta di un documento che attesta la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea e viene utilizzato quando si devono raggiungere territori di paesi membri della UE che non fanno parte del Territorio continentale dell'Unione Europea.
Questi territori sono le Isole Canarie (Spagna), le Isole Azzorre (Portogallo), i territori d'oltremare dei Carabi e del Pacifico della Francia e della Gran Bretagna.
Territorio doganale dell'Unione Europea
Il Codice Doganale Comunitario (CDC) stabilisce qual è il territorio doganale dell'Unione Europea che differisce da quello globale perchè alcune parti di esso ne sono escluse.
Ciò comporta che nei territori esclusi, sebbene facenti parte dell'Unione, le merci non possono liberamente circolare ma sono ancora soggette ad operazioni doganali.
I territori esclusi sono i seguenti:
- Le Isole Faroer (Danimarca)
- La Groenlandia (Damimarca)
- Ceuta e Melilla (Spagna)
- St.Pierre et Miquelon, Mayotte (Francia)
- Livigno, Campione d'Italia (Italia)
- Acque territoriali del Lago di Lugano (Italia)
- Isole Normanne (Gran Bretagna)
- Isole di Man (Gran Bretagna)
Paese Terzo, importazione, esportazione
Si definisce Paese Terzo una nazione o un territorio che non fa parte dell'Unione Europea.
La Comunità Europea è anche un'unione doganale dal 1993, ne consegue che si definisce importazione l'operazione di introdurre merci provenienti da un Paese Terzo attraverso un qualsiasi punto del territorio doganale dell'Unione Europea. Si definisce esportazione l'operazione inversa, cioè spedire merci verso un Paese terzo fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, attraverso un qualsiasi punto di uscita.
Gli scambi di merci in libera circolazione tra stati membri sono definite acquisti, quando entrano nel territorio di uno qualsiasi degli stati membri UE o vendite, se escono dal territorio di uno qualsiasi degli stati membri con destinazione un altro stato membro (vedi Intrastat).
Documento DV1
Il DV1 è una dichiarazione che l'importatore deve sottoscrivere quando il valore della merce da importare supera i 10.000 euro di valore.
La dichiarazione consiste nel fornire una serie di dati relativi agli elementi che costituiscono il valore della merce da importare e va compilata sul modulo stabilito dalla normativa comunitaria.
Il CITES, Dichiarazione di Washington
CITES è l'acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convezione sul commercio internazionale di speci della fauna e della flora in via d'estinzione).
Questa Convenzione è stata firmata a Washington nel 1975.
Da qui il modo più comune di identificarla (Convenzione di Washington).
E' interessante notare che la Convenzione regolamenta il commercio di queste specie e non solo il trasporto. Ciò significa che l'acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (Es. avorio, ossa, pelli o pellicce etc.) o di prodotti ottenuti da essi è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari della Convenzione.
La Convenzione ha pubblicato alcuni elenchi tra i quali quello delle speci per cui è vietato il commercio e quello in cui sono riportate le specie che è possibile commercializzare sotto il monitoraggio degli organismi internazionali di controllo preposti allo scopo.
In questo secondo caso, per commercializzare, lavorare e trasportare specie e prodotti ottenuti, è necessario procurarsi un certificato Cites: che è una vera e propria licenza internazionale .
In Italia gli organismi preposti al controllo sono il CFS (Corpo Forestale dello Stato), gli uffici doganali e i corpi di polizia.
Se la specie o il prodotto oggetto della spedizione non fanno parte degli elenchi predisposti dalla Convenzione è possibile fornire una dichiarazione in auto certificazione, comunemente denominata Dichiarazione di Washington.
Importazione in franchigia
Si ha importazione in franchigia quando le merci sono importate senza pagamento degli oneri doganali.
La “franchigia” degli oneri doganali può derivare da norme particolari come quelle che regolamentano l'importazione di merci destinate a:
sedi diplomatiche - uffici statali
- società ed organismi internazionali senza scopo di lucro (esempio FAO, UNICEF etc.)
- altre società ed organismi riconosciuti dallo stato italiano come enti di beneficenza (ONLUS)
- Forze Armate dello Stato
- contingenti militari stranieri dislocati nelle basi NATO presenti sul territorio nazionale
La franchigia è concessa a determinate condizioni anche all'importazione di:
- Effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini stranieri non residenti nell'Unione Europea che prendono la residenza sul territorio nazionale
- Effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini italiani che riprendono la residenza sul territorio nazionale dopo un periodo di permanenza fuori dall'Unione Europea
- Effetti personali e masserizie a seguito del viaggiatore, cioè tutto ciò che un soggetto trasporta durante un limitato periodo di soggiorno in Italia e che riporta con sè quando lascia il territorio nazionale
- Attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di lavori e/o prestazioni varie che permangono sul territorio nazionale per il tempo necessario alla conclusione dei lavori e/o delle prestazioni
Reintroduzione in franchigia
Accade che merci precedentemente esportate rientrino per un qualsiasi motivo.
Se venissero importate così come sono, avendo perso la status di merce in libera circolazione nella UE dopo l'esportazione, ciò comporterebbe il pagamento degli oneri doganali.
Uno dei modi per evitare l'esborso di somme di denaro è utilizzare la reintroduzione in franchigia.
Ciò può essere ottenuto presentando una domanda alla dogana dove sia spiegato che si tratta di merce precedentemente esportata dall'Italia e che ora vi ritorna in tutto od in parte.
Alla domanda si allegano:
- la bolletta di esportazione originale con relativa documentazione
- la dichiarazione d'importazione senza esposizione degli oneri doganali
L'esatta denominazione dell'operazione è “reintroduzione in franchigia dai dazi” perchè questa facilitazione si dovrebbe applicare solo al dazio e non all'IVA.
La reintroduzione in franchigia si applica anche all'IVA quando l'esportatore (che ora diventa importatore) non ha ancora registrato l'esportazione ai fini IVA.
Se l'operazione fosse già registrata l'importo dell'IVA non applicato sulla fattura d'esportazione andrebbe a costituirebbe il Plafond IVA.
Questa è una facilitazione e, poichè il risultato della reintroduzione in franchigia deve essere neutro, ne consegue che l'IVA non esposta sulla fattura d'esportazione deve essere pagata in dogana.
Nel caso che l'operazione non sia stata registrata ai fini IVA è possibile non pagare l'imposta in dogana all'atto della reintroduzione attraverso un'auto certificazione dell'importatore (prima esportatore) che, sotto la sua responsabilità (penale) dichiara che l'IVA non è andata a costituire plafond.
Nel caso che l'operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell'importatore la possibilità di evitare il pagamento in dogana dell'imposta attraverso la presentazione di una Dichiarazione d'Intento.
A seguito della domanda presentata, la dogana verifica documentalmente e fisicamente che la merce che rientra è la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda.
In caso positivo la reintroduzione in franchigia è autorizzata, la bolletta d'esportazione viene definitivamente ritirata dalla dogana e la merce consegnata al suo legittimo proprietario.
Plafond IVA, Dichiarazione d'Intento
Ogni esportazione perfezionata (vedi ECS) crea un credito IVA da parte dell'esportatore verso lo Stato. A consuntivo ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell'amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare ciò lo stato italiano ha istituito lo strumento del Plafond IVA.
Per poter costituire il plafond occorre essere esportatori abituali, cioè l'ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10% del volume d'affari sviluppato nello stesso periodo.
Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra plafond fisso e plafond mobile:
- Plafond fisso
Il plafond fisso si calcola sommando l'importo dell'IVA non corrisposta all'esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell'anno solare precedente.
Es. Un esportatore abituale che ha accumulato € 50.000 di plafond IVA nell'anno 2008 potrà chiedere nell'anno 2009 di non corrispondere IVA a propri fornitori sino alla concorrenza dello stesso importo.
- Plafond mobile (mensile)
Il plafond mobile si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L'utilizzo del plafond IVA mobile comporta due condizioni:
1.E' necessario avere iniziato l'attività almeno da dodici mesi
2.Lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese
L'utilizzo del plafond richiede la compilazione di una Dichiarazione d'Intento.
Nel caso di importazioni deve essere compilata una dichiarazione per ciascuna operazione.
La dichiarazione d'intento deve essere numerata e datata e non può essere emessa in data successiva a quella dell'operazione doganale.
La possibilità di utilizzo del plafond IVA e dell'emissione della Dichiarazione d'Intento è sotto l'esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'importatore.
La dichiarazione d'importazione dovrà comunque riportare l'importo dell'IVA calcolato sul valore imponibile della merce, ma nel riquadro di conteggio degli oneri doganali andrà apposto un codice di detrazione che azzererà l'importo dell'imposta.
Controlli Sanitari di Confine
Tutte le merci destinate al consumo umano (cibi e bevande) e all'uso sul corpo umano (medicinali, cosmetici, parrucche etc.) devono essere controllate dall'Ufficio Sanitario di Confine prima dell'operazione doganale per stabilirne la conformità alle vigenti norme sanitarie.
L'Unione Europea ha emesso proprie disposizioni che devono essere applicate da ogni stato membro, ma ha anche lasciato discrezionalità normativa a ciascuna nazione su questo argomento, quindi le norme italiane possono essere anche molto differenti da quelle applicate in altri stati membri.
Se la merce esaminata è conforme, l'Ufficio Sanitario di Confine rilascerà un "Nulla Osta" all'ingresso della stessa sul territorio nazionale e successivamente si procederà con le formalità doganali.
Se la merce non risulta conforme, sarà respinta e di norma rimandata al mittente.
Se tale operazione dovesse comportare rischi, può essere disposta la distruzione della merce sotto controllo doganale.
Una spedizione soggetta a controllo sanitario di confine può essere trasferita ad una ASL per ulteriori accertamenti. Per fare ciò è necessario richiedere un "Nulla Osta" al transito sotto controllo doganale. Una volta ottenuto, la merce può essere estratta dal magazzino doganale e consegnata alla destinazione indicata, segnalandone alla ASL di competenza l'arrivo.
Anche le merci destinate all'uso o consumo animale sono controllate, ma da un ufficio che è il Posto Veterinario di Confine.
Le procedure elencate per la parte umana valgono anche per quella animale.
Lo stesso discorso vale per la flora che viene controllata dall'Ufficio del Fiatologo di Confine.
Distruzione della merce sotto controllo doganale
Quando non è possibile sdoganare la merce o rimandarla al mittente, è possibile richiederne la distruzione sotto controllo doganale.
Essa consiste nell'individuare il sistema più adatto per rendere la merce in oggetto completamente inutilizzabile e priva di valore.
La distruzione viene autorizzata dalla dogana e, normalmente, è effettuata a spese dell'operatore doganale e sotto il controllo della Guardia di Finanza.
La distruzione sotto controllo doganale, una volta verbalizzata, annulla l'obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali.
Talvolta la distruzione viene direttamente disposta dalle autorità doganali per motivi di salute o di ordine pubblico.
Abbandono della merce (al pubblico erario)
Quando, per un qualsiasi motivo, alla merce giacente sotto controllo doganale non è possibile dare una Destinazione Doganale o un Regime Doganale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, la merce è considerata abbandonata (al pubblico erario).
La volontà di abbandonare la merce può anche essere manifestata in anticipo sui termini di scadenza dal proprietario o dal detentore della merce.
Con l'abbandono il proprietario o il detentore della merce ne perdono la disponibilità che passa invece all'amministrazione statale (Pubblico Erario).
L'abbandono annulla l'obbligazione tributaria, cioè non sono dovuti gli oneri doganali.
Ogni sei mesi la dogana elenca le merci abbandonate e anche quelle confiscate (vedi Confisca della merce) e successivamente le pone all'asta.